Ordinanza 196/1983 (ECLI:IT:COST:1983:196)
Massima numero 14647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
23/06/1983; Decisione del
23/06/1983
Deposito del 29/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 196/83. EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANI E PROGRAMMI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - RITARDATA EMANAZIONE - RITARDO NELLA EMANAZIONE DEI PIANI - MANCATA PREVISIONE DI ADEGUAMENTO DELL'INDENNIZZO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO PENALE A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 196/83. EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANI E PROGRAMMI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - RITARDATA EMANAZIONE - RITARDO NELLA EMANAZIONE DEI PIANI - MANCATA PREVISIONE DI ADEGUAMENTO DELL'INDENNIZZO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO PENALE A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., degli artt. 31 e 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato degli artt. 10 e 13 l. 6 agosto 1967, n. 765, 15 e 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di un adeguato indennizzo in favore del proprietario del terreno considerato edificabile nel caso di ritardo nella emanazione dei piani e programmi di attuazione del piano regolatore generale, in quanto del tutto irrilevante nel giudizio a quo concernente l'accertamento della responsabilita' penale di un imputato di aver costruito senza concessione. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 41 (nel testo successivante novellato) della l. 17 agosto 1942, n. 1150, e 2 lett. c), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 79 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. nn. 47/1979 e 49/1980.
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., degli artt. 31 e 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato degli artt. 10 e 13 l. 6 agosto 1967, n. 765, 15 e 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di un adeguato indennizzo in favore del proprietario del terreno considerato edificabile nel caso di ritardo nella emanazione dei piani e programmi di attuazione del piano regolatore generale, in quanto del tutto irrilevante nel giudizio a quo concernente l'accertamento della responsabilita' penale di un imputato di aver costruito senza concessione. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 41 (nel testo successivante novellato) della l. 17 agosto 1942, n. 1150, e 2 lett. c), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 79 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. nn. 47/1979 e 49/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 79
Costituzione
art. 83
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte