Ordinanza 199/1983 (ECLI:IT:COST:1983:199)
Massima numero 14648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
23/06/1983; Decisione del
23/06/1983
Deposito del 29/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 199/83. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSA DI PREVIDENZA DEGLI ENTI LOCALI - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA - AMBITO SOGGETTIVO DI OPERATIVITA' - ESCLUSIONE DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CHE ESERCITANO PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DELLA RICONGIUNZIONE NON ONEROSA AI FINI PENSIONISTICI DEI SERVIZI PRECEDENTEMENTE PRESTATI CON ISCRIZIONE ALL'INPS - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 199/83. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSA DI PREVIDENZA DEGLI ENTI LOCALI - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA - AMBITO SOGGETTIVO DI OPERATIVITA' - ESCLUSIONE DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CHE ESERCITANO PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DELLA RICONGIUNZIONE NON ONEROSA AI FINI PENSIONISTICI DEI SERVIZI PRECEDENTEMENTE PRESTATI CON ISCRIZIONE ALL'INPS - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, lett. d), r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, secondo cui e' obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali degli agenti delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi quelli delle aziende stesse che esercitano pubblici servizi di trasporto, sollevata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto, in sostanza, i soggetti esclusi dall'iscrizione si vedrebbero percio' stesso esclusi anche dal beneficio della ricongiunzione non onerosa ai fini pensionistici dei servizi precedentemente prestati con iscrizione all'INPS, introdotto per i dipendenti degli enti locali dall'art. 13, d.l.C.p.S. 3 settembre 1946, n. 143, ed esteso espressamente, dall'art. 19 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ai dipendenti delle aziende municipalizzate, purche' iscritti alle rispettive casse di previdenza. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio e' infatti entrata in vigore la legge 7 febbraio 1979, n. 29, con cui e' stata dettata una nuova ed organica disciplina generale della materia secondo cui e' sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, puo' chiedere "in qualsiasi momento" la ricongiunzione suddetta "presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda"; di conseguenza, si rende necessario un nuovo giudizio circa la sussistenza del nesso di pregiudizialita' fra la soluzione della questione prospettata e la definizione del procedimento principale alla luce delle menzionate norme.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, lett. d), r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, secondo cui e' obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali degli agenti delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi quelli delle aziende stesse che esercitano pubblici servizi di trasporto, sollevata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto, in sostanza, i soggetti esclusi dall'iscrizione si vedrebbero percio' stesso esclusi anche dal beneficio della ricongiunzione non onerosa ai fini pensionistici dei servizi precedentemente prestati con iscrizione all'INPS, introdotto per i dipendenti degli enti locali dall'art. 13, d.l.C.p.S. 3 settembre 1946, n. 143, ed esteso espressamente, dall'art. 19 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ai dipendenti delle aziende municipalizzate, purche' iscritti alle rispettive casse di previdenza. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio e' infatti entrata in vigore la legge 7 febbraio 1979, n. 29, con cui e' stata dettata una nuova ed organica disciplina generale della materia secondo cui e' sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, puo' chiedere "in qualsiasi momento" la ricongiunzione suddetta "presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda"; di conseguenza, si rende necessario un nuovo giudizio circa la sussistenza del nesso di pregiudizialita' fra la soluzione della questione prospettata e la definizione del procedimento principale alla luce delle menzionate norme.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte