Ordinanza 201/1983 (ECLI:IT:COST:1983:201)
Massima numero 12796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  23/06/1983;  Decisione del  23/06/1983
Deposito del 29/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 201/83. AMNISTIA E INDULTO - LIMITI OGGETTIVI DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE DALL'AMNISTIA DI REATI SANZIONATI CON PENA EDITTALE PARI O INFERIORE A QUELLA COMMINATA PER REATI INCLUSI NEL BENEFICIO - SCELTA DEL CRITERIO DI DISCRIMINAZIONE FRA REATI AMNISTIABILI O NON - INSINDACABILITA' QUANDO SIA RAZIONALMENTE ESERCITATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'esclusione oggettiva dall'amnistia prevista dall'art. 2, lett. c), n. 1 della legge 3 agosto 1978, n. 405 nella parte riguardante i lavori eseguiti senza licenza o concessione, e' da ritenersi ragionevole in considerazione della peculiarita' del bene protetto dalla disciplina penale in questione che consente al legislatore di dettare una diversa disciplina anche in sede di amnistia fin quando l'entita' della pena edittale prevista per il reato non amnistiato sia pari o inferiore a quella comminata per altri reati coperti dal beneficio in esame; e' inoltre del tutto arbitrario equiparare ad una pena, in riferimento all'art. 25 cpv. Cost., la mancata concessione del beneficio (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25 cpv. Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte