Ordinanza 202/1983 (ECLI:IT:COST:1983:202)
Massima numero 14271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
23/06/1983; Decisione del
23/06/1983
Deposito del 29/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 202/83. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO ALL'ESTERO - DISCIPLINA INGIUSTIFICATAMENTE MENO FAVOREVOLE DI QUELLA CONTENUTA NELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 1959 (RATIFICATA CON LEGGE 23 FEBBRAIO 1961, N. 315) - OMESSA NOTIFICA ALL'IMPUTATO DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 202/83. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO ALL'ESTERO - DISCIPLINA INGIUSTIFICATAMENTE MENO FAVOREVOLE DI QUELLA CONTENUTA NELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 1959 (RATIFICATA CON LEGGE 23 FEBBRAIO 1961, N. 315) - OMESSA NOTIFICA ALL'IMPUTATO DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 24 Cost., degli artt. 177 bis, 170 e 171 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono una disciplina per la notifica degli atti all'imputato residente all'estero meno favorevole di quella prevista dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (adottata a Strasburgo il 24 aprile 1959 e ratificata dall'Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 315), che dispone la consegna dell'atto da notificare presso la residenza estera dell'imputato tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia, in quanto il giudice a quo ha omesso di notificare l'ordinanza di rimessione all'imputato, notifica non vincolata al rito del codice di procedura penale e nel caso agevole, risultando dal rapporto il preciso indirizzo dell'imputato all'estero.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 24 Cost., degli artt. 177 bis, 170 e 171 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono una disciplina per la notifica degli atti all'imputato residente all'estero meno favorevole di quella prevista dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (adottata a Strasburgo il 24 aprile 1959 e ratificata dall'Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 315), che dispone la consegna dell'atto da notificare presso la residenza estera dell'imputato tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia, in quanto il giudice a quo ha omesso di notificare l'ordinanza di rimessione all'imputato, notifica non vincolata al rito del codice di procedura penale e nel caso agevole, risultando dal rapporto il preciso indirizzo dell'imputato all'estero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
co. 2
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte