Sentenza 205/1983 (ECLI:IT:COST:1983:205)
Massima numero 13306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
01/07/1983; Decisione del
01/07/1983
Deposito del 01/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 205/83 A. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE AUTONOMA IN ORDINE ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 205/83 A. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE AUTONOMA IN ORDINE ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve essere dotata di autonoma motivazione e non e' sufficiente, a tal fine, il puro e semplice riferimento alla motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza contenuta in ordinanze pronunciate da altri giudici. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del r.d.l. 12 marzo 1936, n.375, come modificato in l. 7 marzo 1938, n. 341 ed in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357 e 358 c.p., in quanto qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio di attivita' creditizia. - O. nn. 102 e 140/1983.
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve essere dotata di autonoma motivazione e non e' sufficiente, a tal fine, il puro e semplice riferimento alla motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza contenuta in ordinanze pronunciate da altri giudici. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del r.d.l. 12 marzo 1936, n.375, come modificato in l. 7 marzo 1938, n. 341 ed in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357 e 358 c.p., in quanto qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio di attivita' creditizia. - O. nn. 102 e 140/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte