Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Contributi o agevolazioni per l'edilizia residenziale - Divieto di concessione per gli interventi di nuova edificazione - Limitazione ai soli interventi di recupero edilizio - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi in materia di governo del territorio - Difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 153, della legge reg. Campania n. 5 del 2013, che vieta la concessione di contributi o agevolazioni per interventi di nuova edificazione nella Regione Campania, consentendola solo per gli interventi di recupero edilizio. Il giudice a quo non considera che la norma regionale censurata era successiva all'avviso - che includeva tra gli interventi finanziabili anche le nuove edificazioni - con cui era stata indetta la procedura di evidenza pubblica per la selezione dei progetti da inserire nel programma regionale degli interventi ammessi a contributo e che, pertanto, malgrado la sopravvenienza della norma censurata, tale avviso non era disapplicabile nel corso del procedimento, poiché costituiva la lex specialis di gara. (Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2020 e n. 102 del 2018).