Sentenza 205/1983 (ECLI:IT:COST:1983:205)
Massima numero 13309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  01/07/1983;  Decisione del  01/07/1983
Deposito del 01/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  13306  13307  13308  13310  13311


Titolo
SENT. 205/83 D. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - OMESSO RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - MANCANZA DI MOTIVAZIONE AUTONOMA IN ORDINE ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere oltre all'indicazione della fattispecie concreta una motivazione sulla rilevanza della questione nonche' sulla sua non manifesta infondatezza (per quest'ultima, in particolare, non e' sufficiente un rinvio alla motivazione contenuta in ordinanza di rinvio che sollevano identica questione). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 47

Altri parametri e norme interposte