Sentenza 205/1983 (ECLI:IT:COST:1983:205)
Massima numero 13310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  01/07/1983;  Decisione del  01/07/1983
Deposito del 01/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  13306  13307  13308  13309  13311


Titolo
SENT. 205/83 E. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE SI ASSUMONO VIZIATE DA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere la specifica indicazione delle disposizioni di legge che si assumono viziate da illegittimita' costituzionale, come prevede l'art. 23, lett. a), della L. 11 marzo 1953, n. 87. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale "relativa al riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale e dipendenti di una azienda di diritto pubblico", senza alcuna ulteriore precisazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  lett.a