Sentenza 205/1983 (ECLI:IT:COST:1983:205)
Massima numero 13311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
01/07/1983; Decisione del
01/07/1983
Deposito del 01/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 205/83 F. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - COMPLESSO DELLE NORME PENALI APPLICABILI AGLI ISTITUTI DI CREDITO - NECESSITA' DI UNA VALUTAZIONE GLOBALE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 205/83 F. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - COMPLESSO DELLE NORME PENALI APPLICABILI AGLI ISTITUTI DI CREDITO - NECESSITA' DI UNA VALUTAZIONE GLOBALE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9, C.P., 1 e 25 R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in L. 7 marzo 1938, n. 141, in quanto sottopongono alla piu' grave disciplina penale propria dei pubblici ufficiali i dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico che svolgono funzioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti di banche di diritto privato, i quali non sono assoggettati a quella disciplina. Invero, le ordinanze di rimessione, pur denunciando specifici articoli di legge, pongono in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, di conseguenza, le scelte da adottare rientrano nella discrezionalita' del legislatore.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9, C.P., 1 e 25 R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in L. 7 marzo 1938, n. 141, in quanto sottopongono alla piu' grave disciplina penale propria dei pubblici ufficiali i dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico che svolgono funzioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti di banche di diritto privato, i quali non sono assoggettati a quella disciplina. Invero, le ordinanze di rimessione, pur denunciando specifici articoli di legge, pongono in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, di conseguenza, le scelte da adottare rientrano nella discrezionalita' del legislatore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte