Sentenza 206/1983 (ECLI:IT:COST:1983:206)
Massima numero 12160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  30/06/1983;  Decisione del  30/06/1983
Deposito del 06/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 206/83. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TERMINE A DIFESA - MANCATA PREVISIONE A FAVORE DELLA PARTE CIVILE - ACCESSORIETA' DELL'AZIONE CIVILE PROPOSTA IN SEDE PENALE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, COMMA SECONDO, COST. - INSUSSISTENZA.

Testo
La richiesta del termine a difesa, se accolta, allontana il tempo della decisione sulla fondatezza dell'azione penale, rispetto alla quale l'azione civile del soggetto leso si colloca in rapporto di subordinazione. Non viola, pertanto, il diritto di difesa della parte civile l'art. 503, comma terzo, c.p.p., nella parte in cui non prevede la facolta' anche per la parte civile di richiedere un termine per preparare la sua difesa. - S. 171/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte