Sentenza 207/1983 (ECLI:IT:COST:1983:207)
Massima numero 11697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  30/06/1983;  Decisione del  30/06/1983
Deposito del 06/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11698  11699


Titolo
SENT. 207/83 A. PROFESSIONISTI - RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - ALBO PROFESSIONALE - SCUOLA SECONDARIA - INSEGNANTI - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NEGLI ISTITUTI TECNICI - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DATA DALLA CORTE - NON INNOVA LA DISCIPLINA ANTERIORE - NON PREVEDE ESPRESSAMENTE ALTRE FORME DI ESAME EQUIPOLLENTI ALL'ESAME DI STATO EX ART. 33, COMMA QUINTO, COST. - DIFETTO DI CONTENUTO NORMATIVO NELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile perche` l'impugnato art. 31, comma primo, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, non ha alcun contenuto normativo, suscettibile di trovare applicazione da parte dei giudici a quibus, nel senso censurato dalle ordinanze di rimessione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 33, comma quinto, Cost. - dell'art. 31, comma primo, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, assumendo che esso, pur non avendo abrogato la disciplina dettata in materia di abilitazione professionale dall'art. 2 della L. n. 327 del 1906, valga senz'altro ad esentare dall'obbligo della pratica biennale e dal superamento dell'apposito esame gli abilitati all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici commerciali, e conseguentemente venga disatteso l'obbligo, ex art. 33, comma quinto, Cost., dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte