Sentenza 207/1983 (ECLI:IT:COST:1983:207)
Massima numero 11699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/06/1983; Decisione del
30/06/1983
Deposito del 06/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 207/83 C. ESAMI DI STATO - COSTITUZIONE, ART. 33 - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DI DETERMINATE CAPACITA' PROFESSIONALI - PRESCRIZIONE LEGISLATIVA DI ALTRI ESAMI CHE SODDISFINO LA MEDESIMA ESIGENZA - CARATTERE ECCEZIONALE - NECESSITA' DI PREVISIONE ESPRESSA.
SENT. 207/83 C. ESAMI DI STATO - COSTITUZIONE, ART. 33 - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DI DETERMINATE CAPACITA' PROFESSIONALI - PRESCRIZIONE LEGISLATIVA DI ALTRI ESAMI CHE SODDISFINO LA MEDESIMA ESIGENZA - CARATTERE ECCEZIONALE - NECESSITA' DI PREVISIONE ESPRESSA.
Testo
Il legislatore ordinario puo` equiparare all'esame di Stato, generalmente prescritto per l'accertamento di determinate capacita` professionali, altri esami che in effetti soddisfino la medesima esigenza. Ma rimane fermo che tali equipollenti, rappresentando un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti, anziche` risultare in modo implicito. Peraltro non si possono ipotizzare equipollenze del genere, laddove il legislatore non abbia - come nella specie - definito i termini e le modalita` dell'accertamento normalmente necessario per i candidati all'abilitazione professionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 33, comma quinto, Cost. - dell'art. 31, comma primo, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, assumendo che esso, pur non avendo abrogato la disciplina dettata in materia di abilitazione professionale dall'art. 2 della L. n. 327 del 1906, valga senz'altro ad esentare dall'obbligo della pratica biennale e dal superamento dell'apposito esame gli abilitati all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici commerciali, e conseguentemente venga disatteso l'obbligo, ex art. 33, comma quinto, Cost., dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione). - cfr. S. nn. 174 e 175/1980.
Il legislatore ordinario puo` equiparare all'esame di Stato, generalmente prescritto per l'accertamento di determinate capacita` professionali, altri esami che in effetti soddisfino la medesima esigenza. Ma rimane fermo che tali equipollenti, rappresentando un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti, anziche` risultare in modo implicito. Peraltro non si possono ipotizzare equipollenze del genere, laddove il legislatore non abbia - come nella specie - definito i termini e le modalita` dell'accertamento normalmente necessario per i candidati all'abilitazione professionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 33, comma quinto, Cost. - dell'art. 31, comma primo, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, assumendo che esso, pur non avendo abrogato la disciplina dettata in materia di abilitazione professionale dall'art. 2 della L. n. 327 del 1906, valga senz'altro ad esentare dall'obbligo della pratica biennale e dal superamento dell'apposito esame gli abilitati all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici commerciali, e conseguentemente venga disatteso l'obbligo, ex art. 33, comma quinto, Cost., dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione). - cfr. S. nn. 174 e 175/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte