Sentenza 208/1983 (ECLI:IT:COST:1983:208)
Massima numero 12161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
30/06/1983; Decisione del
30/06/1983
Deposito del 06/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
12162
Titolo
SENT. 208/83 A. PROCESSO PENALE - TESTIMONIANZA - FALSITA' - DETERMINAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO DI FALSA TESTIMONIANZA RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE - DEDOTTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - CONTRADDITTORIETA' DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 208/83 A. PROCESSO PENALE - TESTIMONIANZA - FALSITA' - DETERMINAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO DI FALSA TESTIMONIANZA RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE - DEDOTTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - CONTRADDITTORIETA' DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 359 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto, secondo il giudice a quo rimetterebbe alla mera discrezionalita' del giudice il momento consumativo del reato, col fare assumere al teste la qualita' di imputato, a seconda della scelta di diffidarlo nuovamente ovvero di arrestarlo in via provvisoria. L'ordinanza appare palesemente contraddittoria, nel suo riferimento all'art. 24 Cost.. Il giudice a quo, infatti, denuncia d'ufficio la violazione di tale parametro subito dopo averla esclusa su deduzione della difesa. Conseguentemente, una volta negata la nullita' delle deposizioni e del rinvio a giudizio, la questione risulta sollevata in via meramente astratta. Cio' involge anche il riferimento all'art. 3 Cost. rispetto al quale l'ordinanza non risulta, comunque, sufficientemente chiara.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 359 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto, secondo il giudice a quo rimetterebbe alla mera discrezionalita' del giudice il momento consumativo del reato, col fare assumere al teste la qualita' di imputato, a seconda della scelta di diffidarlo nuovamente ovvero di arrestarlo in via provvisoria. L'ordinanza appare palesemente contraddittoria, nel suo riferimento all'art. 24 Cost.. Il giudice a quo, infatti, denuncia d'ufficio la violazione di tale parametro subito dopo averla esclusa su deduzione della difesa. Conseguentemente, una volta negata la nullita' delle deposizioni e del rinvio a giudizio, la questione risulta sollevata in via meramente astratta. Cio' involge anche il riferimento all'art. 3 Cost. rispetto al quale l'ordinanza non risulta, comunque, sufficientemente chiara.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte