Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Asserita applicazione ai fatti consumati successivamente alla vigenza della novella - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale della Spezia in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. Il rimettente interpreta erroneamente l'art. 5 della legge n. 33 del 2019, secondo cui la novella - introdotta dal precedente art. 1, comma 1, lett. a) -, applicandosi ai procedimenti concernenti i «fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore» della medesima va riferita ai reati consumatisi dopo tale data, anche allorché la condotta costitutiva del reato sia stata posta in essere prima, ma l'evento si sia verificato successivamente. È infatti evidente che la legge n. 33 del 2019 ha inteso derogare al principio generale tempus regit actum, dettando una disciplina transitoria speciale che confina espressamente la preclusione censurata ai soli procedimenti concernenti fatti commessi dopo la sua entrata in vigore; deroga che si giustifica in quanto la disciplina censurata, pur incidendo su disposizioni concernenti il rito, ha un'immediata ricaduta sulla tipologia e sulla durata delle pene applicabili in caso di condanna, e non può pertanto che soggiacere ai principi di garanzia che vigono in materia di diritto penale sostanziale, tra cui segnatamente il divieto di applicare una pena più grave di quella prevista al momento del fatto, come affermato anche dalla giurisprudenza EDU. Da ciò consegue che il giudice a quo avrebbe dovuto considerare applicabile all'imputato la disciplina processuale vigente al momento della condotta, e ammetterlo pertanto al giudizio abbreviato da lui richiesto.
Se, in materia di successione di leggi processuali, vige, in via generale, il principio tempus regit actum - in forza del quale ciascun "atto" processuale è regolato dalla legge in vigore al momento dell'atto, e non da quella in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto di reato per cui si procede - tuttavia una deroga a tale principio è giustificata con riferimento a tutte le norme processuali o penitenziarie che incidano direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato. Una delle rationes fondamentali del divieto di applicazione retroattiva di leggi penali che inaspriscano il trattamento sanzionatorio è infatti quella di assicurare che il consociato sia destinatario di un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della propria condotta, sì da preservarlo da un successivo mutamento peggiorativo "a sorpresa" del trattamento penale della fattispecie, funzione che non può che essere riferita al momento del compimento della condotta, nel quale la norma esplica la sua capacità deterrente. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 230 del 2012 e n. 394 del 2006).