Sentenza 208/1983 (ECLI:IT:COST:1983:208)
Massima numero 12162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  30/06/1983;  Decisione del  30/06/1983
Deposito del 06/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12161


Titolo
SENT. 208/83 B. PROCESSO PENALE - TESTIMONIANZA - FALSITA' - INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO DI FALSA TESTIMONIANZA RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE - DEDOTTO CONTRASTO CON L' ART. 13 COST. - ASSOLUTA OMESSA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, in riferimento all'art. 13 Cost., per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 78 e 359 c.p.p., non contenendo l'ordinanza di rimessione il minimo cenno all'iter logico che porterebbe a ravvisare una violazione delle riserve di legge e di giurisdizione o, quanto meno, di una di esse, ad opera delle due norme processuali di cui si contesta la legittimita'. Non e' dato, inoltre, comprendere, essendo stato nella specie applicato esclusivamente l'art. 359 c.p.p., come il giudice a quo possa denunciare, viceversa, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 78 stesso codice, sia pure in relazione all'art. 359, dopo aver esattamente rilevato, cosi' respingendo l'eccezione della difesa, che l'arresto di cui all'art. 78 "non e' evidentemente quello provvisorio enunciato nell'art. 359".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte