Sentenza 212/1983 (ECLI:IT:COST:1983:212)
Massima numero 9577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
01/07/1983; Decisione del
01/07/1983
Deposito del 18/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 212/83 ISTRUZIONE PUBBLICA - IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO, INCARICATO A TEMPO INDETERMINATO - LIMITAZIONE PERIODO MASSIMO DI ASSENZA PER MALATTIA A PENA DI LICENZIAMENTO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO - ESCLUSIONE - DIVERSITA' TRA LE SITUAZIONI - CONTEMPERAMENTO DELLE ESIGENZE DI BUON FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON QUELLE SOGGETTIVE DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO - LEGITTIMITA' DELLE LIMITAZIONI DEL DIRITTO ALLA SALUTE IN FUNZIONE DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 212/83 ISTRUZIONE PUBBLICA - IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO, INCARICATO A TEMPO INDETERMINATO - LIMITAZIONE PERIODO MASSIMO DI ASSENZA PER MALATTIA A PENA DI LICENZIAMENTO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO - ESCLUSIONE - DIVERSITA' TRA LE SITUAZIONI - CONTEMPERAMENTO DELLE ESIGENZE DI BUON FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON QUELLE SOGGETTIVE DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO - LEGITTIMITA' DELLE LIMITAZIONI DEL DIRITTO ALLA SALUTE IN FUNZIONE DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Le norme in tema di aspettativa per infermita`, dettate per il personale docente di ruolo, non sono applicabili al personale non di ruolo, il quale, ai sensi dell'art. 118 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, continua ad essere disciplinato, per quel che attiene ai limiti di assenza dal servizio, dagli artt. 9, 10 e 15 della l. 19 marzo 1955 n. 160. La diversa durata del periodo complessivo massimo di assenza per infermita`, stabilita dal legislatore per i docenti non di ruolo, rispetto a quella piu` ampia prevista per i docenti di ruolo,si ricollega ai diversi presupposti dei relativi rapporti di impiego, non potendosi determinare alcuna disparita` di trattamento in presenza di situazioni non omogenee, quali quelle relative rapporti di pubblico impiego rispettivamente di ruolo e non di ruolo. Compete al legislatore determinare la durata massima complessiva dell'assenza dal servizio per malattia, al fine di contemperare la tutela dell'insegnante precario con l'indispensabile svolgimento dell'insegnamento, nel quadro dell'interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione. Ne` puo` essere invocata la tutela del diritto alla salute del docente non di ruolo oltre quanto previsto circa la durata dell'assenza ed il mantenimento del rapporto nel periodo consentito, perche` l'assenza per infermita` nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego deve necessariamente restare circoscritta in un arco temporale determinabile dal legislatore, nel contemperamento delle contrapposto esigenze del docente e della scuola. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della l. 19 marzo 1955 n. 160, in riferimento agli artt. 3, 32 e 94 Cost.). - cfr.: Sentt. nn. 39/72, 88/79, 52/81, 175/82.
Le norme in tema di aspettativa per infermita`, dettate per il personale docente di ruolo, non sono applicabili al personale non di ruolo, il quale, ai sensi dell'art. 118 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, continua ad essere disciplinato, per quel che attiene ai limiti di assenza dal servizio, dagli artt. 9, 10 e 15 della l. 19 marzo 1955 n. 160. La diversa durata del periodo complessivo massimo di assenza per infermita`, stabilita dal legislatore per i docenti non di ruolo, rispetto a quella piu` ampia prevista per i docenti di ruolo,si ricollega ai diversi presupposti dei relativi rapporti di impiego, non potendosi determinare alcuna disparita` di trattamento in presenza di situazioni non omogenee, quali quelle relative rapporti di pubblico impiego rispettivamente di ruolo e non di ruolo. Compete al legislatore determinare la durata massima complessiva dell'assenza dal servizio per malattia, al fine di contemperare la tutela dell'insegnante precario con l'indispensabile svolgimento dell'insegnamento, nel quadro dell'interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione. Ne` puo` essere invocata la tutela del diritto alla salute del docente non di ruolo oltre quanto previsto circa la durata dell'assenza ed il mantenimento del rapporto nel periodo consentito, perche` l'assenza per infermita` nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego deve necessariamente restare circoscritta in un arco temporale determinabile dal legislatore, nel contemperamento delle contrapposto esigenze del docente e della scuola. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della l. 19 marzo 1955 n. 160, in riferimento agli artt. 3, 32 e 94 Cost.). - cfr.: Sentt. nn. 39/72, 88/79, 52/81, 175/82.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte