Sentenza 213/1983 (ECLI:IT:COST:1983:213)
Massima numero 10115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  01/07/1983;  Decisione del  01/07/1983
Deposito del 18/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 213/83. INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA' E RENDITA - ASSENZA DEL LAVORATORE INFORTUNATO PER SOTTOPORSI A CURE RIABILITANTI - INTEGRAZIONI DELLA RENDITA (CON ESCLUSIONE DELLA RETRIBUZIONE) - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. (NEL RAFFRONTO CON LA NORMA SPECIALE RELATIVA AI FERROVIERI) - CARATTERE GENERALE DELL'ART. 89 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 OPERANTE PER TUTTI GLI ASSICURATI (COMPRESI I FERROVIERI) - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA.

Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 89, secondo comma del D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sostenendo che la norma denunciata, stabilendo che durante il periodo in cui l'infortunato non puo' attendere al suo lavoro per sottoporsi a cure dirette al recupero della capacita' lavorativa l'Istituto assicuratore integra la rendita di inabilita' fino alla misura massima dell'indennita' per inabilita' temporanea, violerebbe il principio di eguaglianza col prevedere un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello stabilito per altre ipotesi di assenza per malattia, in cui al lavoratore spetta tanto la rendita quanto la retribuzione. (Nella specie, controvertendosi sul trattamento dovuto ad un dipendente dell'azienda ferroviaria statale, la Corte ha rilevato che l'ordinanza di rimessione non conteneva, alla stregua dell'oggetto della domanda, i necessari raccordi ermeneutici fra la norma generale denunciata e quella speciale, concernente i ferrovieri, di cui all'art. 41 della legge n. 425 del 1958, come modificata dalla legge n. 304 del 1963).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte