Sentenza 214/1983 (ECLI:IT:COST:1983:214)
Massima numero 11412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  01/07/1983;  Decisione del  01/07/1983
Deposito del 18/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11411  11413  11414


Titolo
SENT. 214/83 B. PROCESSO CIVILE - DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE - PROVVEDIMENTO CONTENUTO NON IN UN ATTO GIURISDIZIONALE MA IN UN ATTO NOTARILE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMATIVA SULLA DELIBAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
Qualora oggetto della delibazione della Corte di Appello non sia un atto di natura giurisdizionale, bensi` un atto notarile espressione di privata autonomia al relativo procedimento si applica l'art. 804 c.p.c. e non gli artt. 801, 796 e 797 c.p.c. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797, 801 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 primo comma, 30 commi primo e secondo Cost., in sede di delibazione di un atto di adozione di un minore straniero che, in base all'ordinamento dello stato estero di appartenenza, non aveva natura di atto giurisdizionale bensi` esclusivamente di atto pubblico notarile).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 30  co. 1

Costituzione  art. 30  co. 2

Altri parametri e norme interposte