Sentenza 214/1983 (ECLI:IT:COST:1983:214)
Massima numero 11413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  01/07/1983;  Decisione del  01/07/1983
Deposito del 18/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11411  11412  11414


Titolo
SENT. 214/83 C. PROCESSO CIVILE - DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE IN EPOCA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - INCOMPARABILITA', IN SEDE DI DELIBAZIONE, DELLA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE DETTATA DAGLI ORDINAMENTI STRANIERI CON QUELLA VIGENTE IN ITALIA - IMPOSSIBILITA' DI FAR DERIVARE DA TALE RAFFRONTO QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
In epoca anteriore alla legge n. 184 del 1983 dovendo, in sede di delibazione di provvedimenti di adozione, la valutazione effettuarsi esclusivamente sulla base delle norme dell'ordinamento processuale italiano (che non consentono, in principio, il riesame di merito del provvedimento da delibare) non erano comparabili la disciplina dell'adozione dettata dagli ordinamenti stranieri con quello vigente in Italia e, conseguentemente, da tale raffronto non si potevano far derivare questioni di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797, 801 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 comma primo e 30 commi primo e secondo Cost., per la parte in cui, in materia di delibazione di provvedimenti di adozione, non attribuiscono al giudice della delibazione il potere di valutare e di decidere se il concreto interesse del minore suggerisca di scegliere una specie di adozione diversa da quella che viene richiesta nel provvedimento da delibare). - V. sent. n. 11/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 30  co. 1

Costituzione  art. 30  co. 2

Altri parametri e norme interposte