Sentenza 214/1983 (ECLI:IT:COST:1983:214)
Massima numero 11414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
01/07/1983; Decisione del
01/07/1983
Deposito del 18/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 214/83 D. PROCESSO CIVILE - DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI - ORDINE PUBBLICO - NOZIONE - CONCORRONO A DETERMINARLA ANCHE I PRINCIPI COSTITUZIONALI "SUPREMI" - FATTISPECIE - DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE - RISPONDENZA DELLE PROCEDURE STRANIERE DI ADOZIONE AGLI STESSI PRINCIPI VIGENTI PER LE PROCEDURE ITALIANE - MATERIA RICHIEDENTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 214/83 D. PROCESSO CIVILE - DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI - ORDINE PUBBLICO - NOZIONE - CONCORRONO A DETERMINARLA ANCHE I PRINCIPI COSTITUZIONALI "SUPREMI" - FATTISPECIE - DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE - RISPONDENZA DELLE PROCEDURE STRANIERE DI ADOZIONE AGLI STESSI PRINCIPI VIGENTI PER LE PROCEDURE ITALIANE - MATERIA RICHIEDENTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche in sede di delibazione vengono in considerazione, attraverso il filtro dell'art. 797 c.p.c., i principi supremi dell'ordinamento costituzionale quale passaggio obbligato della tematica dell'ordine pubblico. Tuttavia, in materia di delibazione di provvedimenti di adozione, non compete alla Corte Costituzionale, ma al legislatore, nell'ambito della propria discrezionalita`, operare scelte in ordine ai rapporti tra ordinamento italiano e ordinamenti stranieri in quanto tali scelte, riferendosi ad un complesso normativo di estesa articolazione, comportano una serie di previsioni anche di natura organizzativa, come dimostrato dalla legge n. 184 del 1983 (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 comma primo e 30 commi primo e secondo Cost., per la parte in cui non consentono al giudice, in sede di delibazione di provvedimenti di adozione, di accertare la sussistenza del presidio, nella procedura straniera di adozione, delle stesse garanzie dettate dal codice civile per l'adozione in Italia). - V. sent. n. 11/1981.
Anche in sede di delibazione vengono in considerazione, attraverso il filtro dell'art. 797 c.p.c., i principi supremi dell'ordinamento costituzionale quale passaggio obbligato della tematica dell'ordine pubblico. Tuttavia, in materia di delibazione di provvedimenti di adozione, non compete alla Corte Costituzionale, ma al legislatore, nell'ambito della propria discrezionalita`, operare scelte in ordine ai rapporti tra ordinamento italiano e ordinamenti stranieri in quanto tali scelte, riferendosi ad un complesso normativo di estesa articolazione, comportano una serie di previsioni anche di natura organizzativa, come dimostrato dalla legge n. 184 del 1983 (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 comma primo e 30 commi primo e secondo Cost., per la parte in cui non consentono al giudice, in sede di delibazione di provvedimenti di adozione, di accertare la sussistenza del presidio, nella procedura straniera di adozione, delle stesse garanzie dettate dal codice civile per l'adozione in Italia). - V. sent. n. 11/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 2
Altri parametri e norme interposte