Sentenza 215/1983 (ECLI:IT:COST:1983:215)
Massima numero 11629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
01/07/1983; Decisione del
01/07/1983
Deposito del 18/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 215/83 A. REATI DOGANALI - ARRESTO OBBLIGATORIO DI STRANIERO CHE NON DA` IDONEA CAUZIONE O MALLEVERIA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA`.
SENT. 215/83 A. REATI DOGANALI - ARRESTO OBBLIGATORIO DI STRANIERO CHE NON DA` IDONEA CAUZIONE O MALLEVERIA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA`.
Testo
A seguito della sentenza n. 131/1979 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, la previsione della carcerazione a carico di un imputato, nei cui confronti la pena detentiva non potra` piu` trovare esecuzione, si rivela contraria ad ogni criterio di ragionevolezza risolvendosi in un mezzo di pressione sulla persona fisica dell'imputato al solo scopo di costringerlo all'esborso anticipato di una somma, pressione che, una volta intervenuta la condanna alla pena pecuniaria, non potrebbe piu` essere esercitata. (Illegittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 332, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 relativamente alle parole "ovvero quando si tratta di straniero che non da` idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende"). - cfr. S.nn. 26/1964, 120/1967, 39/1970, 42/1973 e 131/1979.
A seguito della sentenza n. 131/1979 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, la previsione della carcerazione a carico di un imputato, nei cui confronti la pena detentiva non potra` piu` trovare esecuzione, si rivela contraria ad ogni criterio di ragionevolezza risolvendosi in un mezzo di pressione sulla persona fisica dell'imputato al solo scopo di costringerlo all'esborso anticipato di una somma, pressione che, una volta intervenuta la condanna alla pena pecuniaria, non potrebbe piu` essere esercitata. (Illegittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 332, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 relativamente alle parole "ovvero quando si tratta di straniero che non da` idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende"). - cfr. S.nn. 26/1964, 120/1967, 39/1970, 42/1973 e 131/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte