Sentenza 215/1983 (ECLI:IT:COST:1983:215)
Massima numero 11631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
01/07/1983; Decisione del
01/07/1983
Deposito del 18/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 215/83 C. REATI DOGANALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA` DELL'ART. 332, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 43/1973 - ILLEGITTIMITA` COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 215/83 C. REATI DOGANALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA` DELL'ART. 332, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 43/1973 - ILLEGITTIMITA` COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
A seguito della contestuale dichiarazione di illegittimita` co- stituzionale dell'art. 332, primo e secondo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 limitatamente alle parole "ovvero quando si tratti di straniero che non da` idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende" (primo comma) e alle parole "o trattandosi di straniero fino a che questi non abbia pagato la cauzione o la malleveria" (secondo comma), deve essere dichiarata - a norma dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953 - l'il- legittimita` costituzionale conseguenziale delle corrispondenti disposizioni della l. n. 907 del 1942, art. 108, primo e secondo comma.
A seguito della contestuale dichiarazione di illegittimita` co- stituzionale dell'art. 332, primo e secondo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 limitatamente alle parole "ovvero quando si tratti di straniero che non da` idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende" (primo comma) e alle parole "o trattandosi di straniero fino a che questi non abbia pagato la cauzione o la malleveria" (secondo comma), deve essere dichiarata - a norma dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953 - l'il- legittimita` costituzionale conseguenziale delle corrispondenti disposizioni della l. n. 907 del 1942, art. 108, primo e secondo comma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27