Sentenza 216/1983 (ECLI:IT:COST:1983:216)
Massima numero 11415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  01/07/1983;  Decisione del  01/07/1983
Deposito del 18/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 216/83. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - EQUO CANONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL'ART. 44 L. N. 392 DEL 1978 - LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE INVESTITO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Come gia` affermato da questa Corte con sentenza n. 17 del 1980 il giudice investito del tentativo di conciliazione di cui all'art. 44 L. n. 392 del 1978 non e` chiamato ad adottare alcun provvedimento, neppure di natura volontaria o camerale ne` e` investito di alcuna domanda di merito, pertanto difetta di legittimazione a proporre questioni di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` - per difetto di legittimazione del giudice a quo - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma secondo, Cost. per la parte relativa all'aggiornamento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo sull'assunto dell'eccessivita` dell'indice di aumento).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte