Ordinanza 218/1983 (ECLI:IT:COST:1983:218)
Massima numero 12797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  01/07/1983;  Decisione del  01/07/1983
Deposito del 18/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 218/83. PENA - LEGGE PENALE - INTERESSI RAGIONEVOLMENTE TUTELATI - ALTRI INTERESSI RITENUTI DI PARI O MAGGIOR GRADO CHE NON ABBIANO RICEVUTO ANALOGA TUTELA - INSINDACABILITA' DELLA OMESSA PREVISIONE. D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, ARTT. 168, 169; LEGGE 24 DICEMBRE 1975 n. 706, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ART. 28. - COST., ART. 3.

Testo
Rientra nel potere discrezionale del legislatore di prevedere incriminazioni e misura della pena, e non e' censurabile l'avere egli tutelato un interesse tralasciandone altri e maggiori: pertanto e' manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 168 e 169 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 e 1 l. 24 dicembre 1975 n. 706, che assoggettano a sanzione penale il commerciante che vende medicinali non registrati, mentre il farmacista sarebbe soggetto alla sola sanzione amministrativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 28