Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Denunciata violazione del diritto alla dignità e alla riservatezza, di difesa e del principio del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate Corte di assise di Napoli in riferimento agli artt. 24 «anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27», e 111, primo comma, Cost., dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. L'accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa - che nel caso di specie si assume violato - soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché, seppure esso deve essere garantito - quanto meno nel recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l'accesso tempestivo al rito avrebbe consentito - ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato - per effetto di un errore del PM nella formulazione dell'imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza, ovvero di una modifica dell'imputazione nel corso del processo -, tuttavia, dall'art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale. Neppure sussiste la lamentata violazione del diritto alla dignità e alla riservatezza dell'imputato, sebbene la pubblicità delle udienze sia concepita, anche in via convenzionale (artt. 6, comma 1, CEDU, 47, comma 2, CDFUE e art. 14, comma 1, Patto internazionale dei diritti civili e politici), come una sua garanzia soggettiva. Nei processi relativi ai reati più gravi, che maggiormente colpiscono l'ordinata convivenza civile e addirittura ledono il nucleo dei diritti fondamentali delle vittime, il mero consenso dell'imputato non basta infatti a fondare un suo diritto costituzionale - opposto, e anzi speculare, al suo diritto alla pubblicità delle udienze - alla celebrazione di un processo "a porte chiuse", al riparo del controllo dell'opinione pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2020 e n. 373 del 1992).
Per costante giurisprudenza costituzionale, se è ben vero che la facoltà di chiedere i riti alternativi - quando è riconosciuta - costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive, di esercizio del diritto di difesa, è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non ne vulnera il nucleo incomprimibile. (Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2015, n. 273 del 2014, 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 219 del 2004 e n. 148 del 2004).
La dimensione di diritto fondamentale - quale garanzia soggettiva dell'imputato e del suo diritto di difesa - riconosciuta alla pubblicità dei processi dalle carte internazionali dei diritti alle quali il nostro ordinamento è vincolato non esaurisce la ratio del principio medesimo, che nel suo nucleo essenziale costituisce altresì - sul piano oggettivo-ordinamentale - un connotato identitario dello stato di diritto, in chiave di garanzia di imparzialità ed obiettività di un processo che si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica, quale corollario sia del principio secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101, primo comma, Cost.), sia della garanzia di un giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) (Precedente citato: sentenza n. 373 del 1992).