Sentenza 222/1983 (ECLI:IT:COST:1983:222)
Massima numero 11416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 19/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 222/83. TRIBUNALE PER I MINORENNI - COMPETENZA PENALE - DEROGA NEL CASO DI PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DEROGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE -
SENT. 222/83. TRIBUNALE PER I MINORENNI - COMPETENZA PENALE - DEROGA NEL CASO DI PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DEROGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE -
Testo
A seguito dell'orientamento desumibile dall'attuale normazione penale verso un'attenuazione della rilevanza della connessione ai fini dell'attribuzione della competenza e rivedendosi la precedente giurisprudenza costituzionale in materia, appare carente di adeguata giustificazione - non potendosi piu` dire prevalente l'esigenza del simultaneus processus rispetto alla finalita` perseguita con l' istituzione di un giudice specializzato per gli imputati minorenni la quale ultima, invece, va riconosciuta preminente - la deroga residua (a seguito della sent. Cost. n. 198 del 1972) alla generale competenza del Tribunale per i minorenni per i minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 9 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935 n. 835 nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato. Restano assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 24, comma secondo, 25, comma primo e 31 Cost. - Cfr.sent. n. 130/1963; sent.n. 10/1966; sent.n. 198/1972 - V. sent. n. 25/1964; sent. n. 25/1965; sent. n. 139/1971; sent. n. 46/1978; sent. n. 16/1981; sent. n. 17/1981.
A seguito dell'orientamento desumibile dall'attuale normazione penale verso un'attenuazione della rilevanza della connessione ai fini dell'attribuzione della competenza e rivedendosi la precedente giurisprudenza costituzionale in materia, appare carente di adeguata giustificazione - non potendosi piu` dire prevalente l'esigenza del simultaneus processus rispetto alla finalita` perseguita con l' istituzione di un giudice specializzato per gli imputati minorenni la quale ultima, invece, va riconosciuta preminente - la deroga residua (a seguito della sent. Cost. n. 198 del 1972) alla generale competenza del Tribunale per i minorenni per i minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 9 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935 n. 835 nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato. Restano assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 24, comma secondo, 25, comma primo e 31 Cost. - Cfr.sent. n. 130/1963; sent.n. 10/1966; sent.n. 198/1972 - V. sent. n. 25/1964; sent. n. 25/1965; sent. n. 139/1971; sent. n. 46/1978; sent. n. 16/1981; sent. n. 17/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte