Sentenza 223/1983 (ECLI:IT:COST:1983:223)
Massima numero 9578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 19/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 223/83 - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - INDENNITA' - DETERMINAZIONE - CRITERI - TERRENI A DESTINAZIONE EDIFICATORIA - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DI PRECEDENTE DISCIPLINA (SENT. N. 5 DEL 1980) - NORME PROVVISORIE - IDENTITA' DEL CRITERIO DI DETERMINAZIONE, SIA PURE PROVVISORIO, CON QUELLO DICHIARATO ILLEGITTIMO - DISTINZIONE TRA ACCONTO PROVVISORIO E FUTURO IMPRECISATO CONGUAGLIO - RIPRODUZIONE SOSTANZIALE DI NORME GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME - VIOLAZIONE SIA DEL PRINCIPIO DEL SERIO RISTORO CHE DEL DIVIETO DI RIPRODURRE NORME ANNULLATE NELLA SOSTANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DERIVATA.

Testo
La normativa "provvisoria" (artt.1, comma 1 e 2, e 2 della legge 29 luglio 1980 n. 385 e articolo unico della legge 25 settembre 1981 n. 535) che, in tema di determinazione della indennita` di espropriazione per le aree fabbricabili, ancora la indennita` provvisoria al valore agricolo medio della zona e preannuncia un conguaglio da definire mediante un'ulteriore adottanda disciplina, diverge dal modello costituzionale di indennizzo, previsto nel comma 3 dell'art. 42, restaurando gli stessi criteri di commisurazione gia` dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sent. n. 5 del 1980. Cosi` facendo il legislatore, sebbene operando in via nominalmente provvisoria, ha fatto rivivere, nella sostanza, norme gia` divenute inefficaci, in conseguenza del loro annullamento da parte della Corte, ed ha quindi eluso il precetto contenuto nell'art. 136, comma 1, Cost. che gli impone di accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica delle norme illegittime e non gli consente di "prolungarne la vita" fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore. La riproduzione di norme gia` dichiarate illegittime, non compensata neppure da alcuna predeterminazione dell'indennita` definitiva che garantisce il serio ristoro dei soggetti espropriati, non e` costituzionalmente legittima. Ne deriva altresi` la illegittimita` costituzionale delle residue norme della legge n. 385 e degli ulteriori provvedimenti legislativi, ad essa collegati, sul differimento dei termini dell'emananda normativa (Illegittimita` costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 2 della legge 29 luglio 1980 n. 385 nonche` dell'art. unico della legge 25 settembre 1981 n. 535; illegittimita` costituzionale derivata dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, nonche` dell'art. unico della legge 29 luglio 1982 n. 481 e dell'art. unico della legge 23 dicembre 1982 n. 943). - cfr.: S. nn. 73/63, 88/66, 16/68, 5/80, 13/80.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 136  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27