Sentenza 224/1983 (ECLI:IT:COST:1983:224)
Massima numero 12163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 21/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 224/83 A. APPELLO PENALE - SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE CHE ABBIA PROSCIOLTO L'IMPUTATO PER ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA O PER PRESCRIZIONE - MANCATA PREVISIONE - ART. 387, COMMA TERZO, C.P.P. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DEGLI ARTT. 399, COMMA PRIMO, 512 N. 2, E 513 N. 2 C.P.P. (QUESTI ULTIMI QUALI SOSTITUITI DAGLI ARTT. 134 E 135 L, 24 NOVEMBRE 1981, N. 689), NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDONO ANALOGA IMPUGNATIVA NEI CONFRONTI DELLA SENTENZA ISTRUTTORIA DEL PRETORE E DELLE SENTENZE DIBATTIMENTALI DEL PRETORE, DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE D'ASSISE.
SENT. 224/83 A. APPELLO PENALE - SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE CHE ABBIA PROSCIOLTO L'IMPUTATO PER ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA O PER PRESCRIZIONE - MANCATA PREVISIONE - ART. 387, COMMA TERZO, C.P.P. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DEGLI ARTT. 399, COMMA PRIMO, 512 N. 2, E 513 N. 2 C.P.P. (QUESTI ULTIMI QUALI SOSTITUITI DAGLI ARTT. 134 E 135 L, 24 NOVEMBRE 1981, N. 689), NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDONO ANALOGA IMPUGNATIVA NEI CONFRONTI DELLA SENTENZA ISTRUTTORIA DEL PRETORE E DELLE SENTENZE DIBATTIMENTALI DEL PRETORE, DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE D'ASSISE.
Testo
L'imputato ha interesse (anche morale) a dolersi della sentenza istruttoria di proscioglimento per amnistia o per prescrizione, che abbia ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dei reati contestati e abbia rigettato la sua specifica richiesta diretta ad ottenere il proscioglimento con formula ampia ai sensi dell'art. 152, comma secondo, c.p.p. o escluso l'applicabilita' di tale norma indipendentemente da quella determinata richiesta. Infatti, anche se il proscioglimento per amnistia nella fase istruttoria non comporta, per la sua inefficacia di giudicato nei giudizi civili o nel procedimento disciplinare, preclusione dell'azione civile risarcitoria e dell'azione disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti, non puo' certamente disconoscersi l'influenza che possono avere in tali giudizi l'accertamento e la valutazione dei fatti compiuti in sede penale. In particolare, l'art. 29, comma secondo, R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, prescrive l'obbligo di iniziare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato prosciolto con sentenza istruttoria di non doversi procedere per estinzione del reato. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 387, comma terzo, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, c.p.p., avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione; illegittimita' costituzionale, dichiarata di ufficio, ai sensi dell'art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 399, comma primo, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, c.p.p., avverso la sentenza del pretore, che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione; illegittimita' costituzionale dichiarata di ufficio, ai sensi dell'art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 512, n. 2, e 513 n. 2, c.p.p., come sostituiti dagli artt. 134 e 135 L. 24 novembre 1981, n. 689, nelle parti in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, c.p.p., avverso la sentenza del pretore, del tribunale e della corte di assise che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione). - S.151/67; 5 e 70/75, 73/78, 72/79, 53/81, O. 79/79, 11, 87/80.
L'imputato ha interesse (anche morale) a dolersi della sentenza istruttoria di proscioglimento per amnistia o per prescrizione, che abbia ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dei reati contestati e abbia rigettato la sua specifica richiesta diretta ad ottenere il proscioglimento con formula ampia ai sensi dell'art. 152, comma secondo, c.p.p. o escluso l'applicabilita' di tale norma indipendentemente da quella determinata richiesta. Infatti, anche se il proscioglimento per amnistia nella fase istruttoria non comporta, per la sua inefficacia di giudicato nei giudizi civili o nel procedimento disciplinare, preclusione dell'azione civile risarcitoria e dell'azione disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti, non puo' certamente disconoscersi l'influenza che possono avere in tali giudizi l'accertamento e la valutazione dei fatti compiuti in sede penale. In particolare, l'art. 29, comma secondo, R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, prescrive l'obbligo di iniziare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato prosciolto con sentenza istruttoria di non doversi procedere per estinzione del reato. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 387, comma terzo, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, c.p.p., avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione; illegittimita' costituzionale, dichiarata di ufficio, ai sensi dell'art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 399, comma primo, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, c.p.p., avverso la sentenza del pretore, che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione; illegittimita' costituzionale dichiarata di ufficio, ai sensi dell'art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 512, n. 2, e 513 n. 2, c.p.p., come sostituiti dagli artt. 134 e 135 L. 24 novembre 1981, n. 689, nelle parti in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, c.p.p., avverso la sentenza del pretore, del tribunale e della corte di assise che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione). - S.151/67; 5 e 70/75, 73/78, 72/79, 53/81, O. 79/79, 11, 87/80.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte