Sentenza 225/1983 (ECLI:IT:COST:1983:225)
Massima numero 14899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 21/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/83 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - OMESSA INDICAZIONE DEI FATTI DI CAUSA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI INQUINAMENTO.
SENT. 225/83 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - OMESSA INDICAZIONE DEI FATTI DI CAUSA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI INQUINAMENTO.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui richiama l'art. 14 della legge regionale Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 cosi' trasformando in illecito penale la condotta di mancato adeguamento degli scarichi al livello stabilito nella legge regionale in precedenza sanzionata come illecito amministrativo, in quanto nelle ordinanze di rimessione manca ogni riferimento ai fatti di causa e cosi' la dimostrazione della rilevanza delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui richiama l'art. 14 della legge regionale Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 cosi' trasformando in illecito penale la condotta di mancato adeguamento degli scarichi al livello stabilito nella legge regionale in precedenza sanzionata come illecito amministrativo, in quanto nelle ordinanze di rimessione manca ogni riferimento ai fatti di causa e cosi' la dimostrazione della rilevanza delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte