Sentenza 226/1983 (ECLI:IT:COST:1983:226)
Massima numero 14902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 21/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14903  14904  14905


Titolo
SENT. 226/83 A. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - AUTORIZZAZIONE PER I TITOLARI DEGLI SCARICHI GIA' IN ESSERE - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 32, primo comma, e 9 cpv Cost., dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'intero art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 concernenti la disciplina e le sanzioni comminabili a coloro che aprano o effettuino scarichi non autorizzati, in quanto alcune ordinanze trascurano di motivare riguardo sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, e comunque le proposte impugnative si dimostrano non rilevanti nei giudizi a quibus.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32  co. 1

Costituzione  art. 9

Altri parametri e norme interposte