Sentenza 226/1983 (ECLI:IT:COST:1983:226)
Massima numero 14903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 21/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 226/83 B. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - LEGGE ORGANICA - DISPARITA' DI OBBLIGHI VERSO L'AMMINISTRAZIONE E TRATTAMENTO SANZIONATORIO FRA TITOLARI DI VECCHI E NUOVI SCARICHI (RISPETTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMTA' COSTITUZIONALE.
SENT. 226/83 B. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - LEGGE ORGANICA - DISPARITA' DI OBBLIGHI VERSO L'AMMINISTRAZIONE E TRATTAMENTO SANZIONATORIO FRA TITOLARI DI VECCHI E NUOVI SCARICHI (RISPETTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMTA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' da escludere che la legge n. 319 del 1976 avrebbe previsto una sorta di immunita' per gli autori dei reati di inquinamento delle acque previsti dalle norme precedenti. In realta', la causa di non punibilita' di cui all'art. 25 legge n. 319 del 1976 opera solo ove ricorrano delle condizioni, puntualmente fissate dal legislatore, al fine di saldare il vecchio al nuovo regime della tutela delle acque dagli inquinamenti, nello sforzo di impedire che medio tempore gli scarichi esistenti aggravassero i danni gia' in atto. Sicche' non puo' dirsi ingiustificata la scelta del legislatore volta a privilegiare il momento amministrativo (consistente nella presentazione della domanda di autorizzazione agli scarichi e nella precisazione della quantita' e qualita' degli stessi) rispetto al momento repressivo, posto che per affrontare in modo organico il fenomeno degli inquinamenti la legge fa perno sulla programmazione degli interventi pubblici, possibili solo grazie alla collaborazione fra i titolari degli scarichi e le autorita' amministrative. Inoltre, con la prevista gradualita' nell'adeguamento degli scarichi alle tabelle previste dalla legge n. 319 del 1976, si e' inteso contemperare gli antitetici valori degli interessi in gioco sulla base di una non irragionevole valutazione delle esigenze dell'economia del Paese. La disparita' di trattamento tra i titolari dei vecchi e dei nuovi scarichi denunciata sotto i profili anzidetti, non lede dunque il principio di uguaglianza, dato il profondo divario esistente fra le due situazioni messe a raffronto, non potendo certo ritenersi che tale principio richiedesse, nel caso, la previsione di identiche cadenze temporali per i titolari degli scarichi - sia nuovi che gia' esistenti - di tutti gli insediamenti produttivi e quanto meno il mantenimento in vigore delle precedenti disposizioni penali (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25 ultimo comma, e 26, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
E' da escludere che la legge n. 319 del 1976 avrebbe previsto una sorta di immunita' per gli autori dei reati di inquinamento delle acque previsti dalle norme precedenti. In realta', la causa di non punibilita' di cui all'art. 25 legge n. 319 del 1976 opera solo ove ricorrano delle condizioni, puntualmente fissate dal legislatore, al fine di saldare il vecchio al nuovo regime della tutela delle acque dagli inquinamenti, nello sforzo di impedire che medio tempore gli scarichi esistenti aggravassero i danni gia' in atto. Sicche' non puo' dirsi ingiustificata la scelta del legislatore volta a privilegiare il momento amministrativo (consistente nella presentazione della domanda di autorizzazione agli scarichi e nella precisazione della quantita' e qualita' degli stessi) rispetto al momento repressivo, posto che per affrontare in modo organico il fenomeno degli inquinamenti la legge fa perno sulla programmazione degli interventi pubblici, possibili solo grazie alla collaborazione fra i titolari degli scarichi e le autorita' amministrative. Inoltre, con la prevista gradualita' nell'adeguamento degli scarichi alle tabelle previste dalla legge n. 319 del 1976, si e' inteso contemperare gli antitetici valori degli interessi in gioco sulla base di una non irragionevole valutazione delle esigenze dell'economia del Paese. La disparita' di trattamento tra i titolari dei vecchi e dei nuovi scarichi denunciata sotto i profili anzidetti, non lede dunque il principio di uguaglianza, dato il profondo divario esistente fra le due situazioni messe a raffronto, non potendo certo ritenersi che tale principio richiedesse, nel caso, la previsione di identiche cadenze temporali per i titolari degli scarichi - sia nuovi che gia' esistenti - di tutti gli insediamenti produttivi e quanto meno il mantenimento in vigore delle precedenti disposizioni penali (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25 ultimo comma, e 26, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte