Sentenza 226/1983 (ECLI:IT:COST:1983:226)
Massima numero 14904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 21/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 226/83 C. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - LEGGE ORGANICA - NORME INTRODOTTE PER I TITOLARI DI VECCHI SCARICHI (RISPETTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE) - MANCATA EQUIPARAZIONE AI TITOLARI DEI NUOVI SCARICHI - NON PREVISTA PIENA ULTRATTIVITA' DELLE PRECEDENTI NORME PENALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESITONI.
SENT. 226/83 C. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - LEGGE ORGANICA - NORME INTRODOTTE PER I TITOLARI DI VECCHI SCARICHI (RISPETTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE) - MANCATA EQUIPARAZIONE AI TITOLARI DEI NUOVI SCARICHI - NON PREVISTA PIENA ULTRATTIVITA' DELLE PRECEDENTI NORME PENALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESITONI.
Testo
Come ora e' chiarito dall'art. 2, primo comma n. 5, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale) la tutela della salute di cui al primo comma dell'art. 32 Cost. implica "la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro". Ma non si puo' certo affermare (ved. precedente massima B) che la mancata equiparazione, negli adempimenti verso la pubblica amministrazione, dei titolari dei vecchi ai titolari dei nuovi scarichi, e il non previsto persistente e pieno assoggettamento dei primi alle norme penali anteriori alla legge n. 319 del 1976 - denunciati l'una e l'altro nell'impugnativa degli artt. 25 e 26 di essa - compromettano, anziche' salvaguardare, l'ambiente, incidendo sui doveri inderogabili di solidarieta' sociale (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25, ultimo comma, e 26, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 32, primo comma, 2 e 9 cpv, richiamato a sua volta sul presupposto che la tutela del paesaggio in esso prevista includa anche quella dell'ambiente).
Come ora e' chiarito dall'art. 2, primo comma n. 5, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale) la tutela della salute di cui al primo comma dell'art. 32 Cost. implica "la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro". Ma non si puo' certo affermare (ved. precedente massima B) che la mancata equiparazione, negli adempimenti verso la pubblica amministrazione, dei titolari dei vecchi ai titolari dei nuovi scarichi, e il non previsto persistente e pieno assoggettamento dei primi alle norme penali anteriori alla legge n. 319 del 1976 - denunciati l'una e l'altro nell'impugnativa degli artt. 25 e 26 di essa - compromettano, anziche' salvaguardare, l'ambiente, incidendo sui doveri inderogabili di solidarieta' sociale (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25, ultimo comma, e 26, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 32, primo comma, 2 e 9 cpv, richiamato a sua volta sul presupposto che la tutela del paesaggio in esso prevista includa anche quella dell'ambiente).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 9
Altri parametri e norme interposte