Sentenza 226/1983 (ECLI:IT:COST:1983:226)
Massima numero 14905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 21/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 226/83 D. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - RICHIESTA ALLA CORTE DI INTEGRARE LA PREVISIONE DELLE CONDOTTE PUNIBILI - CONFIGURABILITA' DI NUOVE FATTISPECIE PENALI MEDIANTE SENTENZA DI ACCOGLIMENTO ADDITIVA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 226/83 D. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - RICHIESTA ALLA CORTE DI INTEGRARE LA PREVISIONE DELLE CONDOTTE PUNIBILI - CONFIGURABILITA' DI NUOVE FATTISPECIE PENALI MEDIANTE SENTENZA DI ACCOGLIMENTO ADDITIVA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La Corte non puo' manipolare il regime sanzionatorio previsto nella legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento in modo da rendere punibili condotte che attualmente sfuggono al regime medesimo, cosi' eliminando la lamentata disparita' di trattamento fra i titolari di nuovi insediamenti produttivi ed i titolari di insediamenti produttivi gia' esistenti per i quali e' previsto un piu' lungo termine per adeguare gli scarichi alle tabelle di cui alla legge n. 319 del 1976, giacche' la sua giurisprudenza si e' ormai consolidata nel senso che il processo costituzionale non puo' concludersi con pronunce di accoglimento additivo, configuranti nuove norme penali in deroga al principio di legalita' dei reati e delle pene. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, e 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. - S. n. 148/1983.
La Corte non puo' manipolare il regime sanzionatorio previsto nella legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento in modo da rendere punibili condotte che attualmente sfuggono al regime medesimo, cosi' eliminando la lamentata disparita' di trattamento fra i titolari di nuovi insediamenti produttivi ed i titolari di insediamenti produttivi gia' esistenti per i quali e' previsto un piu' lungo termine per adeguare gli scarichi alle tabelle di cui alla legge n. 319 del 1976, giacche' la sua giurisprudenza si e' ormai consolidata nel senso che il processo costituzionale non puo' concludersi con pronunce di accoglimento additivo, configuranti nuove norme penali in deroga al principio di legalita' dei reati e delle pene. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, e 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. - S. n. 148/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte