Sentenza 229/1983 (ECLI:IT:COST:1983:229)
Massima numero 9451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 21/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9452
Titolo
SENT. 229/83 A. IMPIEGO PUBBLICO - VIGILI URBANI - INDENNITA' PER SERVIZI DI POLIZIA - MANCATO RICONOSCIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA.
SENT. 229/83 A. IMPIEGO PUBBLICO - VIGILI URBANI - INDENNITA' PER SERVIZI DI POLIZIA - MANCATO RICONOSCIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA.
Testo
La posizione dei vigili urbani investiti della qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 31 agosto 1907 n. 690, per la sua eccezionalita`, non e` comparabile con quella degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di p.s., al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo degli agenti di custodia delle carceri e al Corpo forestale dello Stato, i quali hanno il compito precipuo ed essenziale della difesa delle istituzioni democratiche e della tutela dell'ordine pubblico. (In base a tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della L. 22 dicembre 1969 n. 967, nonche` delle successive leggi di modificazione 23 dicembre 1970 n. 1054, 27 ottobre 1973 n. 628; 28 aprile 1975 n. 135; 27 maggio 1977 n. 284 e 5 agosto 1978 n. 505, le quali attribuiscono l'indennita` mensile per servizi d'istituto a funzionari di p.s., ufficiali, sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di p.s., della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato e non anche ai vigili urbani ai quali sia stata conferita la qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 3 agosto 1907 n. 690.).
La posizione dei vigili urbani investiti della qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 31 agosto 1907 n. 690, per la sua eccezionalita`, non e` comparabile con quella degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di p.s., al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo degli agenti di custodia delle carceri e al Corpo forestale dello Stato, i quali hanno il compito precipuo ed essenziale della difesa delle istituzioni democratiche e della tutela dell'ordine pubblico. (In base a tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della L. 22 dicembre 1969 n. 967, nonche` delle successive leggi di modificazione 23 dicembre 1970 n. 1054, 27 ottobre 1973 n. 628; 28 aprile 1975 n. 135; 27 maggio 1977 n. 284 e 5 agosto 1978 n. 505, le quali attribuiscono l'indennita` mensile per servizi d'istituto a funzionari di p.s., ufficiali, sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di p.s., della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato e non anche ai vigili urbani ai quali sia stata conferita la qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 3 agosto 1907 n. 690.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte