Sentenza 229/1983 (ECLI:IT:COST:1983:229)
Massima numero 9451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 21/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9452


Titolo
SENT. 229/83 A. IMPIEGO PUBBLICO - VIGILI URBANI - INDENNITA' PER SERVIZI DI POLIZIA - MANCATO RICONOSCIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA.

Testo
La posizione dei vigili urbani investiti della qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 31 agosto 1907 n. 690, per la sua eccezionalita`, non e` comparabile con quella degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di p.s., al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo degli agenti di custodia delle carceri e al Corpo forestale dello Stato, i quali hanno il compito precipuo ed essenziale della difesa delle istituzioni democratiche e della tutela dell'ordine pubblico. (In base a tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della L. 22 dicembre 1969 n. 967, nonche` delle successive leggi di modificazione 23 dicembre 1970 n. 1054, 27 ottobre 1973 n. 628; 28 aprile 1975 n. 135; 27 maggio 1977 n. 284 e 5 agosto 1978 n. 505, le quali attribuiscono l'indennita` mensile per servizi d'istituto a funzionari di p.s., ufficiali, sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di p.s., della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato e non anche ai vigili urbani ai quali sia stata conferita la qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 3 agosto 1907 n. 690.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte