Sentenza 230/1983 (ECLI:IT:COST:1983:230)
Massima numero 10116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 21/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 230/83. ASSISTENZA - ARTIGIANI - MALATTIA - PRETESA SUBORDINAZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSISTENZA MALATTIA PER GLI ARTIGIANI PENSIONATI AL DECORSO DI NOVANTA GIORNI DALLA ISCRIZIONE NEGLI APPOSITI ELENCHI - ERRONEITA' DI TALE ESEGESI (DOVENDOSI INVECE RICONOSCERE IL CARATTARE NON COSTITUTIVO DI TALE ISCRIZIONE) - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' SOLLEVATA IN BASE AD ESSA.

Testo
Come l'iscrizione richiesta dalla legge n. 860 del 1956 non ha carattere costitutivo della qualita' di artigiano (in situazioni cui sia estraneo il momento della sicurezza sociale), analogamente va escluso che il detto carattere possa riconoscersi, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria agli artigiani pensionati, all'iscrizione negli elenchi delle Casse Mutue di malattia degli artigiani stessi; e, pertanto, alla stregua di tale interpretazione delle norme censurate (che tende a porre in maggior rilievo l'energia di lavoro rispetto alla natura dell'impegno ed all'utilizzazione del capitale da parte dell'artigiano e che e' corroborata dall'orientamento del legislatore di cui alla legge n. 426 del 1975) si palesa l'infondatezza della questione di costituzionalita' di dette norme, sollevata in base all'apposito orientamento ermeneutico.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte