Ordinanza 231/1983 (ECLI:IT:COST:1983:231)
Massima numero 14650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 21/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14651


Titolo
ORD. 231/83 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SANITARI DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ALL'ONAOSI - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21, nella parte in cui prevedono un aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI (Opera ass. orfani sanitari italiani), con sede in Perugia, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, comma secondo, legge n. 87 del 1953 - priva di motivazione in punto di rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 2