Ordinanza 231/1983 (ECLI:IT:COST:1983:231)
Massima numero 14651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 21/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14650
Titolo
ORD. 231/83 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA - SANITARI DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A ONAOSI - IMPUGNAZIONE DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 231/83 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA - SANITARI DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A ONAOSI - IMPUGNAZIONE DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 18 luglio 1957 (Statuto ONAOSI), nella parte in cui prevede un aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI (Opera ass. orfani sanitari italiani), con sede a Perugia, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., giacche' l'atto contenente la norma impugnata e' privo di forza di legge.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 18 luglio 1957 (Statuto ONAOSI), nella parte in cui prevede un aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI (Opera ass. orfani sanitari italiani), con sede a Perugia, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., giacche' l'atto contenente la norma impugnata e' privo di forza di legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte