Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Denunciata violazione dei principi di presunzione di non colpevolezza e della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché dell'art. 3 della legge n. 33 del 2019, il primo che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo, e il secondo che - abrogando il secondo e il terzo periodo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. -, ha eliminato le pene eventualmente applicabili in luogo dell'ergastolo (con o senza isolamento diurno) in esito al giudizio abbreviato. La preclusione del giudizio abbreviato è oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo, ed è sempre suscettibile di correzione, quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito. Né esiste un diritto di rango costituzionale ad accedere a qualsiasi rito alternativo per qualunque imputato, potendo l'ordinamento processuale condizionarne l'accesso alla discrezionalità del legislatore, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Inoltre, l'inflizione della pena presuppone sempre la prova della responsabilità dell'imputato, che dovrà in ogni caso essere oggetto di puntuale dimostrazione da parte del PM, al metro dello standard probatorio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533 cod. proc. pen.); infine, va considerato che nemmeno nel giudizio ordinario l'imputato sarà indefettibilmente punito con la pena dell'ergastolo, ove ritenuto colpevole, ben potendo essergli riconosciute anche in quella sede circostanze attenuanti che potrebbero determinare l'applicazione di una pena detentiva temporanea. Quanto, infine, all'ultimo parametro evocato, la nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici - e tra loro confliggenti - interessi pubblici e privati coinvolti, su uno sfondo fattuale caratterizzato da risorse umane e organizzative necessariamente limitate; pertanto, alla luce delle legittime finalità perseguite dal legislatore, per cui è opportuna la celebrazione di processi pubblici innanzi alle corti di assise per i reati puniti con l'ergastolo, non può ritenersi che la dilatazione dei tempi medi di risoluzione dei processi relativi a questi reati, pur certamente prodotta dalla disciplina censurata, determini di per sé un risultato di "irragionevole" durata di tali processi.
Occorre una cautela speciale nell'esercizio del controllo, in base all'art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l'obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo potrà essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa. (Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. 63 del 2009 e n. 56 del 2009).