Ordinanza 234/1983 (ECLI:IT:COST:1983:234)
Massima numero 14652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 15/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 234/83. PROCESSO PENALE - SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATE DAL PRETORE - IMPUGNAZIONE - MANCATA PREVISIONE CHE SI PROCEDA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 372 C.P.P. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 234/83. PROCESSO PENALE - SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATE DAL PRETORE - IMPUGNAZIONE - MANCATA PREVISIONE CHE SI PROCEDA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 372 C.P.P. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 399, c.p.p. sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, prima della decisione del giudice istruttore sull'appello del p.m. avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore si proceda, in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372 dello stesso codice in quanto l'ordinanza di rimessione e' priva di motivazione sulla rilevanza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 399, c.p.p. sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, prima della decisione del giudice istruttore sull'appello del p.m. avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore si proceda, in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372 dello stesso codice in quanto l'ordinanza di rimessione e' priva di motivazione sulla rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte