Sentenza 237/1983 (ECLI:IT:COST:1983:237)
Massima numero 9620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 327/88 D. GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA -INCENTIVI CREDITIZI PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI - COORDINAMENTO - COMPETENZE STATALI - SUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 183 DEL 1976.
SENT. 327/88 D. GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA -INCENTIVI CREDITIZI PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI - COORDINAMENTO - COMPETENZE STATALI - SUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 183 DEL 1976.
Testo
Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che demanda ad un comitato composto dai rappresentanti delle regioni meridionali la competenza ad esprimere un parere su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario nel mezzogiorno con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni).
Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che demanda ad un comitato composto dai rappresentanti delle regioni meridionali la competenza ad esprimere un parere su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario nel mezzogiorno con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 4
Altri parametri e norme interposte