Sentenza 237/1983 (ECLI:IT:COST:1983:237)
Massima numero 9621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 237/88 E. GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA - INCENTIVI CREDITIZI PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI - COORDINAMENTO - COMPETENZE STATALI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 1976.
SENT. 237/88 E. GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA - INCENTIVI CREDITIZI PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI - COORDINAMENTO - COMPETENZE STATALI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 1976.
Testo
Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15 della legge 2 maggio 1986, n. 183, che delega il Governo della Repubblica a coordinare gli incentivi creditizi nel settore industriale in vigore per altri territori con quelli previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno).
Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15 della legge 2 maggio 1986, n. 183, che delega il Governo della Repubblica a coordinare gli incentivi creditizi nel settore industriale in vigore per altri territori con quelli previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 4
Altri parametri e norme interposte