Sentenza 237/1983 (ECLI:IT:COST:1983:237)
Massima numero 9622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 237/88 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INCENTIVI CREDITIZI PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI - COORDINAMENTO - COMPETENZE STATALI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 16, COMMI 1^, 2^ E 3^ DELLA LEGGE N. 183 DEL 1976.
SENT. 237/88 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INCENTIVI CREDITIZI PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI - COORDINAMENTO - COMPETENZE STATALI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 16, COMMI 1^, 2^ E 3^ DELLA LEGGE N. 183 DEL 1976.
Testo
Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, commi primo, secondo e terzo, della legge 2 maggio 1976, n. 183, che impone alle regioni di coordinare le proprie leggi con le norme ed i principi fondamentali in materia di incentivazioni industriali, vietando alle stesse di disporre incentivi diversi da quelli posti dalla legge n. 183 del 1976, o superiori agli stessi e prevede l'abrogazione delle leggi regionali in contrasto con la medesima legge statale).
Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, commi primo, secondo e terzo, della legge 2 maggio 1976, n. 183, che impone alle regioni di coordinare le proprie leggi con le norme ed i principi fondamentali in materia di incentivazioni industriali, vietando alle stesse di disporre incentivi diversi da quelli posti dalla legge n. 183 del 1976, o superiori agli stessi e prevede l'abrogazione delle leggi regionali in contrasto con la medesima legge statale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 4
legge costituzionale
art. 3
Altri parametri e norme interposte
regio decreto 13/05/1946
n. 455
art. 14