Sentenza 237/1983 (ECLI:IT:COST:1983:237)
Massima numero 9623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9617  9618  9619  9620  9621  9622  9624  9625  9626  9627


Titolo
SENT. 237/83 G. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - COMPETENZA PRIMARIA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI INDUSTRIA, COMMERCIO ED URBANISTICA - CONCESSIONI DI AGEVOLAZIONI CREDITIZIE NEL SETTORE INDUSTRIALE SU PARERE MOTIVATO DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902.

Testo
L'esercizio del potere di coordinamento delle agevolazioni creditizie conferito al Governo dall'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183 non lede la competenza primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di industria, commercio ed urbanistica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 che disciplina il procedimento di concessione del credito agevolato prevedendo che le Regioni esprimano un parere vincolato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 4

legge costituzionale  art. 4

Altri parametri e norme interposte