Sentenza 260/2020 (ECLI:IT:COST:2020:260)
Massima numero 43109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  18/11/2020;  Decisione del  18/11/2020
Deposito del 03/12/2020; Pubblicazione in G. U. 09/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43104  43105  43106  43107  43108  43110


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Piacenza e dalla Corte d'Assise di Napoli in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché, quanto al primo rimettente, dell'art. 3 della legge n. 33 del 2019, che, rispettivamente, preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo, e abroga il secondo e il terzo periodo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., eliminando le pene eventualmente applicabili in luogo dell'ergastolo (con o senza isolamento diurno) in esito al giudizio abbreviato. Non è irragionevole nel trattamento una disciplina processuale che precluda, in via generale, l'accesso al giudizio abbreviato a tutti indistintamente gli imputati dei reati puniti con l'ergastolo, poiché tale pena segnala un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale non oggetto di censure ha formulato. Quanto poi all'allegata disparità di trattamento che si creerebbe tra l'ipotesi in cui, in esito al dibattimento, dovesse essere riconosciuta l'insussistenza dell'aggravante dalla quale dipende la preclusione al giudizio abbreviato, e l'ipotesi in cui tale aggravante fosse bensì ritenuta sussistente ma "elisa", in forza dell'art. 69 cod. pen., da una o più circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti, tale situazione è comune alla generalità delle ipotesi in cui la legge penale, sostanziale o processuale, subordina l'applicazione di un dato istituto alla condizione che sia prevista una determinata pena massima per il reato per cui si procede. La regola generale di cui all'art. 4 cod. proc. pen. - per cui, ai fini della determinazione di tale pena massima si tiene conto delle sole circostanze aggravanti a effetto speciale, ma non di quelle attenuanti che possano egualmente concorrere nel caso concreto -, seguita anche dalla norma censurata, ha una solida ragionevolezza, esprimendo un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata. Né appaiono manifestamente irragionevoli o arbitrarie la finalità perseguita - cioè conseguire un generale inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con l'ergastolo, precludendo la possibilità per i relativi imputati di accedere al giudizio abbreviato e al conseguente sconto di pena -, né i mezzi individuati per raggiungerle, ciò anche con riferimento alle ipotesi in cui l'imputato abbia reso piena confessione durante le indagini, e i fatti risultino già compiutamente accertati. (Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2015 e n. 176 del 1991; ordinanze n. 455 del 2006 e n. 163 del 1992).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 438  co. 1

legge  12/04/2019  n. 33  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte