Sentenza 237/1983 (ECLI:IT:COST:1983:237)
Massima numero 9624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9617  9618  9619  9620  9621  9622  9623  9625  9626  9627


Titolo
SENT. 237/83 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - AGEVOLAZIONI CREDITIZIE - NORMATIVA STATALE E NORMATIVA REGIONALE - LIMITE COMPLESSIVO PREVISTO DA LEGGE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Costituiscono legittima applicazione della facolta` di coordinamento delle agevolazioni creditizie nel settore industriale, le previsioni secondo cui il concorso delle agevolazioni creditizie previste dalla legge statale con quelle disposte dalle leggi regionali e` ammissibile entro i limiti massimi previsti dalla legge statale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 9 novembre 1977, n. 902, che, in attuazione della delega conferita dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 ha previsto il concorso delle agevolazioni statali e regionali entro i limiti fissati dallo stesso d.P.R.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 4

Altri parametri e norme interposte

regio decreto  15/05/1946  n. 455  art. 14