Sentenza 237/1983 (ECLI:IT:COST:1983:237)
Massima numero 9627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9617  9618  9619  9620  9621  9622  9623  9624  9625  9626


Titolo
SENT. 237/83 M. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - VIZI DENUNCIABILI DALLE REGIONI - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZE REGIONALI - ECCESSO DI DELEGA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale, le Regioni possono denunciare soltanto l'invasione della propria sfera di competenze, come previsto dall'art. 32 legge 11 marzo 1953, n. 87. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 48 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 che eccederebbe i limiti della delega contenuta nell'art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  02/05/1976  n. 183  art. 21