Sentenza 237/1983 (ECLI:IT:COST:1983:237)
Massima numero 9627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 237/83 M. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - VIZI DENUNCIABILI DALLE REGIONI - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZE REGIONALI - ECCESSO DI DELEGA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 237/83 M. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - VIZI DENUNCIABILI DALLE REGIONI - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZE REGIONALI - ECCESSO DI DELEGA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale, le Regioni possono denunciare soltanto l'invasione della propria sfera di competenze, come previsto dall'art. 32 legge 11 marzo 1953, n. 87. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 48 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 che eccederebbe i limiti della delega contenuta nell'art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale, le Regioni possono denunciare soltanto l'invasione della propria sfera di competenze, come previsto dall'art. 32 legge 11 marzo 1953, n. 87. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 48 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 che eccederebbe i limiti della delega contenuta nell'art. 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 02/05/1976
n. 183
art. 21