Sentenza 238/1983 (ECLI:IT:COST:1983:238)
Massima numero 11490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 238/83. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - UDIENZA DI TRATTAZIONE - ONERE DELLE PARTI DI CHIEDERNE LA FISSAZIONE - TERMINE PERENTORIO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA RI- CORSI PRESENTATI PRIMA E DOPO L'ISTITUZIONE DEI TAR E TRA PARTI DELLO STESSO GIUDIZIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 238/83. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - UDIENZA DI TRATTAZIONE - ONERE DELLE PARTI DI CHIEDERNE LA FISSAZIONE - TERMINE PERENTORIO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA RI- CORSI PRESENTATI PRIMA E DOPO L'ISTITUZIONE DEI TAR E TRA PARTI DELLO STESSO GIUDIZIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 42 legge n. 1034 del 1971 contiene disposizioni di natura transitoria, aventi tutte la finalita` di concentrare entro breve termine i ricorsi - pendenti presso qualsiasi autorita` giurisdizionale o proposti dopo l'entrata in vigore della stessa legge e prima dell'inizio del funzionamento dei Tribunali Amministrativi - presso la Segreteria di questi ultimi; cio` anche a dimostrazione della persistente volonta` delle parti di ottenere la decisione. La situazione di coloro che hanno proposto il ricorso in epoca anteriore alla entrata in funzione dei Tribunali amministrativi e la situazione di coloro che l'hanno proposto dopo sono oggettivamente diverse dato che solo per i primi sussiste l'esigenza - tenuta presente dalla norma censurata - di avere la prova dell'interesse attuale ad ottenere la decisione. Ne` la norma in questione impone alle parti un onere particolarmente gravoso tale da pregiudicare il suo diritto di difesa atteso che il termine perentorio di 60 giorni consente alle parti un'adeguata valutazione dell'interesse a chiedere la decisione sul ricorso. Non e`, pertanto, fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 42 comma 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che impone alle parti interessate di chiedere al Presidente del Tribunale Amministrativo la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso, proposto prima dell'entrata in funzione dello stesso tribunale e depositato, a norma del comma 2 dello stesso art. 42, nella Cancelleria del Tribunale civile con sede nel Capoluogo di regione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso, con il quale la Segreteria del TAR ha dato loro notizia del ricevimento del ricorso trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale.
L'art. 42 legge n. 1034 del 1971 contiene disposizioni di natura transitoria, aventi tutte la finalita` di concentrare entro breve termine i ricorsi - pendenti presso qualsiasi autorita` giurisdizionale o proposti dopo l'entrata in vigore della stessa legge e prima dell'inizio del funzionamento dei Tribunali Amministrativi - presso la Segreteria di questi ultimi; cio` anche a dimostrazione della persistente volonta` delle parti di ottenere la decisione. La situazione di coloro che hanno proposto il ricorso in epoca anteriore alla entrata in funzione dei Tribunali amministrativi e la situazione di coloro che l'hanno proposto dopo sono oggettivamente diverse dato che solo per i primi sussiste l'esigenza - tenuta presente dalla norma censurata - di avere la prova dell'interesse attuale ad ottenere la decisione. Ne` la norma in questione impone alle parti un onere particolarmente gravoso tale da pregiudicare il suo diritto di difesa atteso che il termine perentorio di 60 giorni consente alle parti un'adeguata valutazione dell'interesse a chiedere la decisione sul ricorso. Non e`, pertanto, fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 42 comma 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che impone alle parti interessate di chiedere al Presidente del Tribunale Amministrativo la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso, proposto prima dell'entrata in funzione dello stesso tribunale e depositato, a norma del comma 2 dello stesso art. 42, nella Cancelleria del Tribunale civile con sede nel Capoluogo di regione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso, con il quale la Segreteria del TAR ha dato loro notizia del ricevimento del ricorso trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte