Sentenza 239/1983 (ECLI:IT:COST:1983:239)
Massima numero 9333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9330  9331  9332  9334


Titolo
SENT. 239/83 D. INVIM - SOCIETA' ED ENTI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DECENNALE - DIVERSITA' DI DISCIPLINA - IRRAGIONEVOLEZZA - NON SUSSISTE.

Testo
L'attuale disciplina differenziata dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili tra persone fisiche ed entita` soggettive diverse, quest'ultime assoggettate soltanto all'imposta decennale sugli immobili non viola il principio della ragionevolezza, come non lo viola nemmeno la diversita` di disciplina fra investimenti in beni immobili e investimenti in beni mobili, atteso che solo per i primi si realizza un incremento di valore dipendente dall'esecuzione di opere pubbliche o dall'istituzione di servizi pubblici (non fondatezza in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643). - cfr. S.n.126/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte