Sentenza 239/1983 (ECLI:IT:COST:1983:239)
Massima numero 9334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9330  9331  9332  9333


Titolo
SENT. 239/83 E. INVIM - MISURA - VALORE INIZIALE - RIFERIMENTO AL VALORE ACCERTATO PER L'IMPOSTA DI REGISTRO - VIOLAZIONE LEGGE DELEGA - NON SUSSISTE.

Testo
Il principio dell'art.6, penultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.643, secondo il quale per la determinazione del valore iniziale per le possidenze societarie decennali, ai fini dell'INVIM si tiene conto del valori accertati per l'imposta di registro non contrasta con l'art. 6 nn. 3 e 4 della legge di delegazione che si riferisce ai valori venali, considerato che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro e` esattamente quello venale (non fondatezza, sotto il profilo della violazione dell'art.76 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art.6, penultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.643).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte