Ordinanza 244/1983 (ECLI:IT:COST:1983:244)
Massima numero 12801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 244/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SICUREZZA PUBBLICA - SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO O DIVIETO DI SOGGIORNO - SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 9, PRIMO E SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 497) - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA FATTISPECIE REGOLATA DALL'ART. 12 DELLA STESSA LEGGE N. 1423 - TACITA ABROGAZIONE DELLA SECONDA A SEGUITO DELLA SOPRAVVENUTA MODIFICAZIONE DELLA PRIMA - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERROGATIVO DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423, ART. 9, SECONDO COMMA; LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497, ART. 8. - COST., ART. 3.
ORD. 244/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SICUREZZA PUBBLICA - SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO O DIVIETO DI SOGGIORNO - SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 9, PRIMO E SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 497) - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA FATTISPECIE REGOLATA DALL'ART. 12 DELLA STESSA LEGGE N. 1423 - TACITA ABROGAZIONE DELLA SECONDA A SEGUITO DELLA SOPRAVVENUTA MODIFICAZIONE DELLA PRIMA - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERROGATIVO DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423, ART. 9, SECONDO COMMA; LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497, ART. 8. - COST., ART. 3.
Testo
L'art. 9, secondo comma, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 nel testo modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974, n. 497 in quanto punisce le contravvenzioni agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, ha tacitamente abrogato l'art. 12, primo comma, stessa legge n. 1423 ed e' quindi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa alle incongruenze derivanti dalla coesistenza delle due norme.
L'art. 9, secondo comma, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 nel testo modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974, n. 497 in quanto punisce le contravvenzioni agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, ha tacitamente abrogato l'art. 12, primo comma, stessa legge n. 1423 ed e' quindi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa alle incongruenze derivanti dalla coesistenza delle due norme.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte